Art. 11.
(Imposta).

      1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-ter. - (Imposta). - 1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di euro 20.
      2. L'acquisto di un cane per il quale risulta già assolta l'imposta di cui al comma 1 non dà luogo a nuove imposizioni nell'anno di riferimento.
      3. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 1:

          a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi;

          b) i cani appartenenti ad individui non residenti, né domiciliati nel comune, la cui permanenza non si protrae oltre due mesi o che già pagano l'imposta in altri comuni;

          c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento;

          d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito e a quelli di pubblica sicurezza;

          e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche, senza fini di lucro e ospitati nelle case famiglia o nei rifugi;

 

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          f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni;

          g) i cani con certificazione di avvenuta sterilizzazione.

      4. I comuni individuano con propri provvedimenti le sanzioni per il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1».